Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il convenuto non ha provato che il versamento di fr. 10’000.- decretato dal pretore in data 19 giugno1995 su esplicita richiesta della moglie, era destinato alla copertura del contributo alimentare a questa dovuto per il mese di febbraio 1995. Incombeva infatti al convenuto, in mora con il pagamento degli alimenti per la moglie di provare che il versamento di fr. 10’000.- era destinato alla copertura del contributo alimentare per il mese di febbraio 1995. Risulta invece che le istanze 12 e 31 maggio 1995 indicano genericamente come loro causale l’indigenza dell’istante.