Giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF di fronte ad un titolo esecutivo, quale l’accordo giudiziale 18 novembre 1993, l’opposizione deve essere rigettata a meno che l’opponente non provi con docu-menti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, rispettiva-mente dopo la sottoscrizione dell’accordo giudiziario. L’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplice-mente resa verosimile, ma deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 143). Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il convenuto non ha provato che il versamento di fr.