Per l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione. Secondo dottrina e giurisprudenza, la transazione giudiziale è la dichiarazione resa dal debitore dinnanzi ad un tribunale contenente il riconoscimento incondizionato, totale o parziale, della pretesa formulata in giudizio così da porre termine alla lite ed evitare un giudizio sul merito (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 104 pag. 251; CEF 14 agosto 1992 in re W.SA/A.I.C.G. SA), 7.