{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-128_1996-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10631&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f8057fa5e5b6739c2b3277272eb9505e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:14", "Checksum": "ddacfa7458c2b3bfad4ec389fd0cb29d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.128\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplice-mente resa verosimile, ma deve essere provata con documenti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 143).\nNel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il convenuto non ha provato che il versamento di fr. 10’000.- decretato dal pretore in data 19 giugno1995 su esplicita richiesta della moglie, era destinato alla copertura del contributo alimentare a questa dovuto per il mese di febbraio 1995.\nIncombeva infatti al\nconvenuto, in mora con il pagamento degli alimenti per la moglie di provare che\nil versamento di fr. 10’000.- era destinato alla copertura del contributo\nalimentare per il mese di febbraio 1995. Risulta invece che le istanze 12 e 31\nmaggio 1995 indicano genericamente come loro causale l’indigenza dell’istante.\nNé si può dimentricare - a titolo abbondanziale - la particolarità della\nliberazione a __________ dell’importo di fr. 10’000.--, ordinato dal giudice\nalla __________ presso la quale esiste un deposito comune dei coniugi.\nL’eccezione di pagamento dell’importo in esecuzione non può trovare\naccoglimento, donde l’accoglimento del ricorso.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 26 maggio 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 27 giugno 1995 del Segretario assessore dell Pretura di Mendrisio-sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione\ninterposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di\nMendrisio.\n2. La tassa di giustizia in fr. 140.- e le spese, da anticipare\ndall’istante, devono essere poste a carico del convenuto che\nrifonderà all’istante fr. 250.- a titolo di ripetibili.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizionedi Mendrisio-sud\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}