{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-128_1996-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10631&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f8057fa5e5b6739c2b3277272eb9505e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:14", "Checksum": "ddacfa7458c2b3bfad4ec389fd0cb29d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1995.128\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 agosto 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 27 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 aprile 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 25 aprile 1995 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’525.- a titolo di contributo alimentare arretrato per il mese di febbraio 1995. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il verbale 18 novembre 1993 (doc. B) sottoscritto dalle parti nell’ambito della procedura di divorzio pendente dinnanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud.\nIn sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di estinzione del debito. A mente del convenuto il prelievo di fr. 10’000.- dal libretto di deposito no. __________ intestato ad entrambi i coniugi (doc. O1) presso la ____________________ autorizzato dal pretore con decreto 19 giugno 1995, è atto a garantire all’istante, bene-ficiaria del medesimo, il pagamento del contributo alimentare oggetto della presente procedura esecutiva.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo fondata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dal convenuto in sede di contraddittorio.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento.\nLa ricorrente rimprovera al giudice di aver erroneamente concluso all’estinzione del debito mediante il prelievo effettuato presso la __________ sul conto no. __________, non trattandosi di denaro di sola spettanza del debitore del contributo alimentare bensì di un conto bloccato dal giudice ai fini della liquidazione del regime matrimoniale. Osserva inoltre che il decreto relativo al prelievo di fr. 10’000.-- non ne indica la causa.\nCon osservazioni 4 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere\ndefinita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.\nPer l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.\nSecondo dottrina e giurisprudenza, la transazione giudiziale è la\ndichiarazione resa dal debitore dinnanzi ad un tribunale contenente il riconoscimento incondizionato, totale o parziale, della pretesa formulata in giudizio così da porre termine alla lite ed evitare un giudizio sul merito (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 104 pag. 251; CEF 14 agosto 1992 in re W.SA/A.I.C.G. SA),\n7. Nella concreta fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto il verbale d’udienza 18 novembre 1993 dal quale si evince l’impegno assunto dal convenuto di provvedere al mantenimento della moglie versandole un contributo alimentare mensile di fr. 2’500.- (cfr. punto 1 doc. B).\nQuesto verbale deve essere equiparato a un accordo giudiziale, come peraltro già fatto dal primo giudice nella causa che oppone il convenuto alla figlia __________ (sentenza 16 maggio 1995) che si basa sul medesimo verbale, e non a un decreto pretorile.\nGiusta l’art. 81 cpv. 1 LEF di fronte ad un titolo esecutivo, quale l’accordo giudiziale 18 novembre 1993, l’opposizione deve essere rigettata a meno che l’opponente non provi con docu-menti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, rispettiva-mente dopo la sottoscrizione dell’accordo giudiziario."}