Se non si poteva pretendere l’indicazione in causa del recapito attuale dei testi, coniugi __________, a dipendenza del tempo trascorso dai fatti litigiosi, la ricorrente non si è poi opposta alla chiusura dell’istruttoria ed ha senz’altro partecipato al dibattimento finale del 20 luglio 1995, ben sapendo che l’unica prova a sua disposizione non aveva oggettivamente potuto essere assunta. Come non ha allora fatto capo all’art. 192 CPC (nè verosimilmente avrebbe potuto farlo), non può denunciarne ora la mancata applicazione, tanto più che non sembra in grado di indicare nemmeno quale altra prova dovesse essere assunta a sostegno dell’eccezione da lei sollevata. 7.