Ma la ricorrente, cui incombeva l’onere della prova, non può che rimproverare a sè stessa l’esito della lite. Se non si poteva pretendere l’indicazione in causa del recapito attuale dei testi, coniugi __________, a dipendenza del tempo trascorso dai fatti litigiosi, la ricorrente non si è poi opposta alla chiusura dell’istruttoria ed ha senz’altro partecipato al dibattimento finale del 20 luglio 1995, ben sapendo che l’unica prova a sua disposizione non aveva oggettivamente potuto essere assunta.