non si tratta però di obblighi; non v’è pertanto possibilità alcuna per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso pieno ai propri poteri (II CCA 12 febbraio 1995 in re L./C.). 6. Già per questo motivo si deve concludere che non v’è motivo di cassazione a dipendenza della pretesa lesione da parte del pretore degli obblighi procedurali dipendenti dall’applicazione del principio inquisitorio. Ma la ricorrente, cui incombeva l’onere della prova, non può che rimproverare a sè stessa l’esito della lite.