L’art. 274 d cpv. 3 CO impone all’autorità di conciliazione e al giudice di accertare d’ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove; in quest’ambito la stessa norma impone anche alle parti di coaudiuvare l’autorità presentando tutti i documenti per la valutazione del caso. Quando l’istruttoria, pur condotta e indirizzata dall’autorità che decide miratamente alle prove dei fatti determinanti, non dovesse permettere il relativo convincimento, la parte alla quale incombeva l’onere della prova ne sopporta le conseguenze negative.