Con osservazioni 25 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare il motivo di cassazione addotto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5). Giusta l’art. 327 lett.