1’143.60, importo corrispondente alla pigione relativa al mese di dicembre 1990 e rimasta insoluta. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo che l’istante, al momento della rescissione del contratto, aveva rinunciato al credito. 2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante per mancato pagamento della pigione relativa al mese di dicembre 1990, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato l’asserita rinuncia al credito da parte dell’istante. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento.