{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-127_1996-05-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10630&nX40_KEY=4711545&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6ed51d84d598c4429fe2c716e230769c"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:26:24", "Checksum": "34da1aa45af5fde7db335eab1d81b125", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.127\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ntempo trascorso dai fatti litigiosi, la ricorrente non si è poi opposta alla\nchiusura dell’istruttoria ed ha senz’altro partecipato al dibattimento finale\ndel 20 luglio 1995, ben sapendo che l’unica prova a sua disposizione non aveva\noggettivamente potuto essere assunta.\nCome non ha allora fatto capo all’art. 192 CPC (nè verosimilmente avrebbe\npotuto farlo), non può denunciarne ora la mancata applicazione, tanto più che\nnon sembra in grado di indicare nemmeno quale altra prova dovesse essere\nassunta a sostegno dell’eccezione da lei sollevata.\n7. La reiezione del ricorso determina il carico di spese e ripetibili a __________.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 150.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}