{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-127_1996-05-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10630&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6ed51d84d598c4429fe2c716e230769c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:11:45", "Checksum": "925274088330b0e94e603b9ffdcbdf4b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.1996 16.1995.127\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 25 luglio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 8 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’143.60 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 8 febbraio 1995 __________, proprietario di un appartamento di 3 ½ locali a __________ occupato da __________ in virtù di un contratto di locazione conclusosi alla fine di dicembre 1990, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’143.60, importo corrispondente alla pigione relativa al mese di dicembre 1990 e rimasta insoluta.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo che l’istante, al momento della rescissione del contratto, aveva rinunciato al credito.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante per mancato pagamento della pigione relativa al mese di dicembre 1990, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato l’asserita rinuncia al credito da parte dell’istante.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto al principio inquisitorio che regge le vertenze in materia di locazione, che nel caso concreto imponeva l’assunzione suppletoria di prove ex art. 191 CPC a dipendenza dell’impossibilità di procedere all’audizione dei testi __________ che avrebbero dovuto confermare la sua tesi.\nCon osservazioni 25 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare il motivo di cassazione addotto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5).\nGiusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. A fondamento del proprio gravame la ricorrente lamenta la mancata assunzione suppletoria di prove da parte del primo giudice in sostituzione delle deposizioni testimoniali la cui assunzione non ha potuto aver luogo a causa dell’impossibilità di citare i testi proposti.\nL’art. 274 d cpv. 3 CO impone all’autorità di conciliazione\ne al giudice di accertare d’ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove; in quest’ambito la stessa norma impone anche alle parti di coaudiuvare l’autorità presentando tutti i documenti per la valutazione del caso. Quando l’istruttoria, pur condotta e indirizzata dall’autorità che decide miratamente alle prove dei fatti determinanti, non dovesse permettere il relativo convincimento, la parte alla quale incombeva l’onere della prova ne sopporta le conseguenze negative. Questo modo di operare, oltre a mettere le parti su di un piano di effettiva parità davanti al giudice, permette un positivo avvicinamento della verità processuale all’effettivo stato dei fatti. L’accertamento d’ufficio dei fatti comporta per il giudice la possibilità di tener conto, oltre alle allegazioni delle parti, di altri fatti determinanti; di procedere a indagini proprie diverse da quelle proposte dalle parti, nonchè di assumere all’incarto elementi probatori anche all’infuori delle strette regole procedurali (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione in Rep 1990 p.76 e 77). Si tratta tuttavia di facoltà riservate al giudice, affinchè questi sia in grado di agire nel processo con ampi poteri senza correre il rischio di censure di tipo formale; non si tratta però di obblighi; non v’è pertanto possibilità alcuna per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso pieno ai propri poteri (II CCA 12 febbraio 1995 in re L./C.).\n6. Già per questo motivo si\ndeve concludere che non v’è motivo di cassazione a dipendenza della pretesa\nlesione da parte del pretore degli obblighi procedurali dipendenti"}