2), ossia sicuramente dopo la scadenza di pagamento degli acconti di cui all’art. 3 del citato Decreto esecutivo (RU 92, 379). Nel concreto, giacchè il credito che il contribuente oppone in compensazi0one agli anticipi d’imposta, non era esigibile nelle date di scadenza degli anticipi, la compensazione non era operabile (Guhl, Das Schweizerische Obligationenerecht, ed. 6, p. 265). D’altra parte, dev’essere rilevato come l’escusso non pretenda nemmeno di aver formalmente opposto la compensazione a quei crediti: