in altre parole è ammesso il principio della compensazione, lasciando ai Cantoni di regolare i modi di attuazione. A dipendenza di questa normativa il credito del contribuente non si può considerare esigibile già al momento della presentazione dell’istanza, ma al momento della decisione che, nel caso concreto, è stata resa nota dall’interessato - per quanto risulti dall’incarto - soltanto con la richiesta del conguaglio d’imposta (doc. 2), ossia sicuramente dopo la scadenza di pagamento degli acconti di cui all’art. 3 del citato Decreto esecutivo (RU 92, 379).