che dev’essere decisa dall’autorità fiscale, decisione che può essere oggetto di reclamo al pari della notifica d’imposta. Sul modo di rimborso la legge federale stabilisce che i Cantoni, di regola, lo effettuano mediante computo sulle imposte cantonali o comunali (art. 31 cpv. 1): in altre parole è ammesso il principio della compensazione, lasciando ai Cantoni di regolare i modi di attuazione.