, il 31luglio, rispettivamente il 30 settembre 1993. Il ricorrente - in sostanza - mette in dubbio la liceità della decisione di esigere il pagamento di acconti a prescindere dalla preesistenza di un suo maggior credito legato al diritto di restituzione dell’imposta preventiva. La censura non è di poco conto e concerne la procedura di rigetto dell’opposizione poichè non v’è dubbio sul fatto che la compensazione è una delle forme di estinzione di un debito (art. 81 cpv. 1 LEF e 120 CO). Sennonchè la legge non indica quando il credito del contribuente al ricupero dell’IP deve considerarsi scaduto, ossia esigibile: