La sua opposizione verte esclusivamente sul principio della compensabilità al 1° gennaio 1993 degli acconti con il suo credito dell’imposta preventiva del periodo precedente, ovvero sulla loro inesigibilità dopo tale data. Il ricorrente osserva in particolare che, ricevuta la notifica di tassazione (imposta cantonale 1993) solo il 29 aprile 1994, gli è stato assegnato un termine scadente il 31 maggio successivo per pagare il conguaglio d’imposta (totale meno imposta preventiva), operazione da lui compiuta tempestivamente. Tale operazione tuttavia nulla ha a che vedere con il mancato pagamento degli acconti scaduti il 31 maggio., il 31luglio, rispettivamente il 30 settembre 1993.