credito generalmente non ancora stabilito al momento della richiesta degli acconti. 9. Il ricorrente non contesta la validità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di rigetto dell’opposizione, né la circostanza dell’avvenuta richiesta di acconti sull imposta cantonale 1993, né il loro mancato pagamento da parte sua, né obietta alcunché sul tasso e sul calcolo degli stessi. La sua opposizione verte esclusivamente sul principio della compensabilità al 1° gennaio 1993 degli acconti con il suo credito dell’imposta preventiva del periodo precedente, ovvero sulla loro inesigibilità dopo tale data.