A) regolarmente passata in giudicato, un estratto conto allestito dall’Ufficio cantonale di esazione (doc. B) dal quale si evince che il convenuto ha fatto fronte al suo onere fiscale pagando il conguaglio d’imposta, mentre non ha dato seguito alle tre richieste di acconto per l'imposta cantonale 1993. 8. La riscossione dell’imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all’ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la riscossione delle imposte cantonali dovute per l’anno fiscale 1993).