Per il sussistere del credito che ci occupa basta quindi l’emissione della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto pagamento delle richieste di acconto entro i termini. Per la consistenza del credito deve invece essere determinata la data dell’esigibilità dell’imposta nonché quella del o dei pagamenti tardivi e il tasso applicato. 7. Nel caso concreto, con l’istanza di rigetto dell’opposizione l'istante ha prodotto, oltre alla notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale 1993-1994 (doc. A) regolarmente passata in giudicato, un estratto conto allestito dall’Ufficio cantonale di esazione (doc.