Se ciò non accade, alla fine del termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente (art. 220 LT). Gli interessi di ritardo decorrono quindi ex lege dalla scadenza delle rate dovute senza che sia necessaria la messa in mora del debitore (CCC 22 luglio 1994 in re __________). Essi nascono con la cosiddetta esigibilità generale dell’imposta, indipendentemente dalla forza di cosa giudicata dell’imposta nel suo importo capitale. Per il sussistere del credito che ci occupa basta quindi l’emissione della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto pagamento delle richieste di acconto entro i termini.