2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passata in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF. La decisione di tassazione 29 aprile 1994 relativa all'imposta cantonale 1993-94, regolarmente intimata e passata in giudicato, costituisce quindi valido titolo esecutivo. Accertato il carattere esecutivo del titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione, va esaminato il ben fondato dell’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso.