Secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF). L’art. 222 della vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passata in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.