g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato disposizioni di diritto materiale, in particolare per aver erroneamente ritenuto che l’eccezione di compensazione del suo credito per l’imposta preventiva fosse riferita agli interessi di mora maturati sul mancato pagamento delle tre richieste di acconto dell'imposta cantonale 1993 anziché con agli acconti medesimi, che erano quindi da ritenersi non dovuti già a partire dal 1° gennaio 1993. Con osservazioni 4 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame sulla base di argomenti di cui si dirà, se necessario, nel seguito. 4. Giusta l’art. 327 lett.