17’207.55, corrispondente all’imposta preventiva trattenuta sui redditi 1991 e 1992. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza ritenendo improponibile l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto perché contraria all’art. 125 cpv. 3 CO e perché l’escusso, indipendentemente dal suo credito derivante dalla restituzione dell'imposta preventiva, era comunque tenuto a pagare gli acconti di imposta nei termini stabiliti. 3.