{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-126_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10626&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3d964a6fc0172b9b3e99564b7ad527c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:03", "Checksum": "51e1b83cf8f678fb578bfd80df47419a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. La facoltà dello __________ di prelevare interessi di ritardo per il pagamento tardivo delle rate d‘imposta (richieste di acconto) è fondata sull’art. 219 cpv. 1 vLT a tenore del quale le imposte e le multe devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza. Se ciò non accade, alla fine del termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente (art. 220 LT). Gli interessi di ritardo decorrono quindi ex lege dalla scadenza delle rate dovute senza che sia necessaria la messa in mora del debitore (CCC 22 luglio 1994 in re __________). Essi nascono con la cosiddetta esigibilità generale dell’imposta, indipendentemente dalla forza di cosa giudicata dell’imposta nel suo importo capitale. Per il sussistere del credito che ci occupa basta quindi l’emissione della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto pagamento delle richieste di acconto entro i termini. Per la consistenza del credito deve invece essere determinata la data dell’esigibilità dell’imposta nonché quella del o dei pagamenti tardivi e il tasso applicato.\n7. Nel caso concreto, con l’istanza di rigetto dell’opposizione l'istante ha prodotto, oltre alla notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale 1993-1994 (doc. A) regolarmente passata in giudicato, un estratto conto allestito dall’Ufficio cantonale di esazione (doc. B) dal quale si evince che il convenuto ha fatto fronte al suo onere fiscale pagando il conguaglio d’imposta, mentre non ha dato seguito alle tre richieste di acconto per l'imposta cantonale 1993.\n8. La riscossione dell’imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, in misura del 90% circa di quanto dovuto, al netto dell’imposta preventiva, in base all’ultima tassazione passata in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presuntivo (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la riscossione delle imposte cantonali dovute per l’anno fiscale 1993). In sostanza, il Cantone calcola gli anticipi d’imposta già detraendo dal totale presumibile una somma che corrisponda approssimativamente al credito del contribuente per la restituzione dell’imposta preventiva; credito generalmente non ancora stabilito al momento della richiesta degli acconti.\n9. Il ricorrente non contesta\nla validità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di rigetto\ndell’opposizione, né la circostanza dell’avvenuta richiesta di acconti sull imposta\ncantonale 1993, né il loro mancato pagamento da parte sua, né obietta alcunché\nsul tasso e sul calcolo degli stessi. La sua opposizione verte esclusivamente\nsul principio della compensabilità al 1° gennaio 1993 degli acconti con il suo\ncredito dell’imposta preventiva del periodo precedente, ovvero sulla loro\ninesigibilità dopo tale data.\nIl ricorrente osserva in\nparticolare che, ricevuta la notifica di tassazione (imposta cantonale 1993)\nsolo il 29 aprile 1994, gli è stato assegnato un termine scadente il 31 maggio\nsuccessivo per pagare il conguaglio d’imposta (totale meno imposta preventiva),\noperazione da lui compiuta tempestivamente. Tale operazione tuttavia nulla ha a\nche vedere con il mancato pagamento degli acconti scaduti il 31 maggio., il 31luglio,\nrispettivamente il 30 settembre 1993.\nIl ricorrente - in\nsostanza - mette in dubbio la liceità della decisione di esigere il pagamento\ndi acconti a prescindere dalla preesistenza di un suo maggior credito legato al\ndiritto di restituzione dell’imposta preventiva. La censura non è di poco conto\ne concerne la procedura di rigetto dell’opposizione poichè non v’è dubbio sul\nfatto che la compensazione è una delle forme di estinzione di un debito (art.\n81 cpv. 1 LEF e 120 CO).\nSennonchè la legge non indica quando il credito del contribuente al ricupero\ndell’IP deve considerarsi scaduto, ossia esigibile: non in particolare - come\nsostiene il ricorrente - l’art. 29 della Legge federale sull’imposta\npreventiva, o altre norme federali. Per contro, è fuori discussione che nel\nnostro Cantone il diritto al rimborso e l’entità dello stesso, di regola, sono\noggetto di istanza presentata con la dichiarazione d’imposta (art. 4 del Reg.\ncantonale di applicazione concernente la legge federale sull’IP: 10.2.6.1) che dev’essere\ndecisa dall’autorità fiscale, decisione che può essere oggetto di reclamo al\npari della notifica d’imposta.\nSul modo di rimborso la legge federale stabilisce che i Cantoni, di regola, lo\neffettuano mediante computo sulle imposte cantonali o comunali (art. 31 cpv.\n1): in altre parole è ammesso il principio della compensazione, lasciando ai\nCantoni di regolare i modi di attuazione.\nA dipendenza di questa normativa il credito del contribuente non si può\nconsiderare esigibile già al momento della presentazione dell’istanza, ma al\nmomento della decisione che, nel caso concreto, è stata resa nota\ndall’interessato - per quanto risulti dall’incarto - soltanto con la richiesta\ndel conguaglio d’imposta (doc. 2), ossia sicuramente dopo la scadenza di pagamento\ndegli acconti di cui all’art. 3 del citato Decreto esecutivo (RU 92,\n379).\nNel concreto, giacchè il credito che il contribuente oppone in compensazi0one\nagli anticipi d’imposta, non era esigibile nelle date di scadenza degli\nanticipi, la compensazione non era operabile (Guhl, Das Schweizerische Obligationenerecht,\ned. 6, p. 265).\nD’altra parte, dev’essere rilevato come l’escusso non pretenda nemmeno di aver\nformalmente opposto la compensazione a quei crediti: affinchè essa possa\noperarsi è infatti necessario che il debitore formuli la sua pretesa nel senso\ndi una dichiarazione unilaterale a comprova dell’esercizio di un diritto\ncostitutivo (Guhl, op.cit., p. 263)."}