{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-126_1996-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10626&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f3d964a6fc0172b9b3e99564b7ad527c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:03", "Checksum": "51e1b83cf8f678fb578bfd80df47419a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.1996 16.1995.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 agosto 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 14 luglio 1995 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 giugno 1995 da\n|\n|\n__________ rappr. da __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 6 giugno 1995 __________, rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 880.95 oltre accessori, importo corrispondente agli interessi di ritardo per mancato pagamento degli acconti sull’imposta cantonale 1993.\nA valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 29 aprile 1994 regolarmente passata in giudicato (doc. A).\nAll’udienza del 28 giugno 1995 indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo l'avvenuta compensazione tra le richieste d'acconto sulle quali l'istante fa decorrere gli interessi di mora, e un suo credito di fr. 17’207.55, corrispondente all’imposta preventiva trattenuta sui redditi 1991 e 1992.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza ritenendo improponibile l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto perché contraria all’art. 125 cpv. 3 CO e perché l’escusso, indipendentemente dal suo credito derivante dalla restituzione dell'imposta preventiva, era comunque tenuto a pagare gli acconti di imposta nei termini stabiliti.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 agosto 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato disposizioni di diritto materiale, in particolare per aver erroneamente ritenuto che l’eccezione di compensazione del suo credito per l’imposta preventiva fosse riferita agli interessi di mora maturati sul mancato pagamento delle tre richieste di acconto dell'imposta cantonale 1993 anziché con agli acconti medesimi, che erano quindi da ritenersi non dovuti già a partire dal 1° gennaio 1993.\nCon osservazioni 4 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame sulla base di argomenti di cui si dirà, se necessario, nel seguito.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF).\nL’art. 222 della vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passata in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.\nLa decisione di tassazione 29 aprile 1994 relativa all'imposta cantonale 1993-94, regolarmente intimata e passata in giudicato, costituisce quindi valido titolo esecutivo.\nAccertato il carattere esecutivo del titolo prodotto dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione, va esaminato il ben fondato dell’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso."}