e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza del Pretore di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza 15 marzo 1995 di __________ è accolta § Di conseguenza __________ è condannata a versare all’istante la somma di fr. 2’904.90 oltre interessi del 5% dal 1.1.1995. 2. Non si prelevano spese nè tassa di giustizia. La convenuta verserà all’istante fr. 500.-- a titolo di ripetibili 3. La domanda riconvenzionale di __________ è respinta. 4. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. La convenuta verserà a __________ fr. 420.-- a titolo di ripetibili. II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.