Se ne deve concludere che, per il 1994, il lavoratore ha percepito il salario più alto, a valere come approssimativa indicizzazione (“per compensare la differenza”), mentre per il 1995 questa operazione compensativa non ha dovuto essere attuata: non per questo la datrice di lavoro può vantare un credito suscettibile di trattenuta sul salario dovuto all’istante, né ha titolo alcuno per pretendere la rifusione della differenza salariale percepita dall’istante nel 1993 e 1994 (doc. 1), corrispondendo quanto effettivamente versato a __________ a una pattuizione esplicita e non a una cifra versatagli senza causa giuridica.