Simile valutazione deve essere effettuata in base al principio dell’affidamento per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 113 II 50 e riferimenti; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, n. 33 ad art. 18). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 111 II 287; II CCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).