Controversa nella concreta fattispecie è l’interpretazione dell’accordo 6 ottobre 1993 (doc. C). Qualora le parti non riconoscano in un accordo da loro sottoscritto un identico contenuto, spetta al giudice valutare lo stesso alla luce di quella che poteva essere la loro volontà al momento della sua sottoscrizione. Simile valutazione deve essere effettuata in base al principio dell’affidamento per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 113 II 50 e riferimenti; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, n. 33 ad art. 18).