L’insorgente rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente calcolato le rispettive pretese giungendo al riconoscimento alla controparte di un importo per ripetibili che egli ritiene sproporzionato rispetto all’effettivo grado di soccombenza. Con osservazioni 14 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.