Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare l’accordo 6 ottobre 1993 dal quale non è possibile -a suo dire- desumere che il riconoscimento di uno stipendio mensile lordo di fr. 3’434.- fosse condizionato alla continuazione dell’attività sino alla fine del 1995. Postula che la domanda riconvenzionale sia accolta solo limitatamente a fr. 396.05. L’insorgente rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente calcolato le rispettive pretese giungendo al riconoscimento alla controparte di un importo per ripetibili che egli ritiene sproporzionato rispetto all’effettivo grado di soccombenza.