35.- a titolo di indennità per vacanze non godute. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa interpretazione dell’accordo 6 ottobre 1993 nel senso che la disponibilità della convenuta a versare uno stipendio superiore a quello inizialmente pattuito era condizionata alla durata dell’impiego perlomeno sino alla fine del 1995, ha calcolato quanto di spettanza dell’istante sulla base di uno stipendio mensile lordo di fr. 3’200.- nel 1993, indicizzato nel 1994. Il pretore ha quindi riconosciuto all’istante fr. 404.90, a titolo di maggiori deduzioni LPP, mentre ha riconosciuto alla convenuta il diritto alla restituzione di fr.