2’500.- a motivo del mancato ossequio da parte dell’istante dell’accordo sottoscritto il 6 ottobre 1993 (doc. C) a tenore del quale essa avrebbe mantenuto lo stipendio effettivamente versato al dipendente - superiore a quello pattuito - compensando questa differenza con la rinuncia del lavoratore all’indicizzazione per gli anni 1994 e 1995, ciò che presuppo-neva la continuazione del rapporto di lavoro perlomeno sino alla fine del 1995. Avendo il dipendente interrotto il rapporto di lavoro per la fine del 1994, la convenuta chiede la restituzione di fr. 2’888.50, importo ridotto al dibattimento finale a fr.