{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-125_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10625&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0773645c6278369a9a6e100b20e74aac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:39", "Checksum": "57b6d09f339c04b16c8a9fb86350603b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.125\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQualora le parti non riconoscano in un accordo da loro sottoscritto un identico contenuto, spetta al giudice valutare lo stesso alla luce di quella che poteva essere la loro volontà al momento della sua sottoscrizione. Simile valutazione deve essere effettuata in base al principio dell’affidamento per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 113 II 50 e riferimenti; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, n. 33 ad art. 18). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più approfondita è superflua (DTF 111 II 287; II CCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).\n6. Nel caso particolare dal\ntesto dell’accordo 6 ottobre 1993 la ditta __________ deduce un impegno del\nlavoratore a non lasciare la ditta prima della fine del 1995: ciò costituisce\nil presupposto fattuale del credito litigioso.\nSennonchè dal documento C non risulta questa pattuizione sulla durata del\ncontratto di lavoro come non emerge da alcun altro elemento dell’istruttoria;\nnemmeno, in particolare dalla testimonianza __________ che, su questo punto, è\nalmeno equivoca.\nCiò basta, tanto più in una vertenza derivante da contratto di lavoro, per\nconsiderare effettivamente arbitraria la deduzione fatta dal pretore. L’accordo\nin questione può infatti solo significare che, per il 1994 e il 1995, il signor\n__________ avrebbe percepito un determinato salario (superiore al dovuto),\ncontro rinuncia all’indicizzazione corrispondente verosimilmente al rincaro.\nSe ne deve concludere che,\nper il 1994, il lavoratore ha percepito il salario più alto, a valere come\napprossimativa indicizzazione (“per compensare la differenza”), mentre per il\n1995 questa operazione compensativa non ha dovuto essere attuata: non per\nquesto la datrice di lavoro può vantare un credito suscettibile di trattenuta\nsul salario dovuto all’istante, né ha titolo alcuno per pretendere la rifusione\ndella differenza salariale percepita dall’istante nel 1993 e 1994 (doc. 1),\ncorrispondendo quanto effettivamente versato a __________ a una pattuizione\nesplicita e non a una cifra versatagli senza causa giuridica.\nNon è oggetto di questa procedura ricorsuale la richiesta dell’istante relativa\nai contributi LPP.\n7. Il ricorso per cassazione,\nricorrendo gli estremi dell’art. 327 lett. g CPC dev’essere così accolto e la\nsentenza pretorile va di conseguenza modificata (art. 332 cpv. 2), così come\nproposto dal ricorrente in via principale.\nLe ripetibili (pure oggetto di censura) vanno ricalcolate sulla base del\ndiverso esito della lite.\nPer i quali motivi\nrichiamati gli art. 327 segg. e 417 lett.. e CPC\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza\ndel Pretore di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L’istanza\n15 marzo 1995 di __________ è accolta\n§ Di conseguenza __________ è condannata a versare all’istante la somma di\nfr. 2’904.90 oltre interessi del 5% dal 1.1.1995.\n2. Non si prelevano spese nè tassa di giustizia.\nLa convenuta verserà all’istante fr. 500.-- a titolo di ripetibili\n3. La domanda riconvenzionale di __________ è respinta.\n4. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.\nLa convenuta verserà a __________ fr. 420.-- a titolo di ripetibili.\nII. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a __________ l’importo di fr. 350.-- a titolo di ripetibili della sede ricorsuale.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}