{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-125_1996-08-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10625&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0773645c6278369a9a6e100b20e74aac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:39", "Checksum": "57b6d09f339c04b16c8a9fb86350603b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1996 16.1995.125\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 luglio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. da __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 17 luglio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 15 marzo 1995 nei confronti della\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’904.90 oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 404.90; così come ha accolto limitatamente a fr. 1’013.70 la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e tendente alla condanna dell’istante al pagamento di fr. 2’888.50 oltre accessori;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ dal 13 aprile 1993 sino al 31 dicembre 1994, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto di lavoro (doc. B). Nonostante le parti abbiano pattuito una retribuzione mensile lorda di fr. 3’200.-, sin dall’inizio dell’attività il lavoratore ha percepito uno stipendio mensile lordo di fr. 3’434.-.\nCon istanza 15 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’904.90 quale rimborso dell’eccedenza trattenuta a titolo di premi LPP (fr. 404.90) oltre a fr. 2’500.- indebitamente trattenuti sullo stipendio del mese di dicembre 1994.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria giustificando la trattenuta di fr. 2’500.- a motivo del mancato ossequio da parte dell’istante dell’accordo sottoscritto il 6 ottobre 1993 (doc. C) a tenore del quale essa avrebbe mantenuto lo stipendio effettivamente versato al dipendente - superiore a quello pattuito - compensando questa differenza con la rinuncia del lavoratore all’indicizzazione per gli anni 1994 e 1995, ciò che presuppo-neva la continuazione del rapporto di lavoro perlomeno sino alla fine del 1995. Avendo il dipendente interrotto il rapporto di lavoro per la fine del 1994, la convenuta chiede la restituzione di fr. 2’888.50, importo ridotto al dibattimento finale a fr. 2’853.50 e corrispondente alla differenza tra il salario effettivamente versato al dipendente (fr. 3’434.- mensili) e quello pattuito (fr. 3’200.- mensili), dedotto l’importo di fr. 2’500.- già trattenuto e riconoscendo all’istante fr. 35.- a titolo di indennità per vacanze non godute.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa interpretazione dell’accordo 6 ottobre 1993 nel senso che la disponibilità della convenuta a versare uno stipendio superiore a quello inizialmente pattuito era condizionata alla durata dell’impiego perlomeno sino alla fine del 1995, ha calcolato quanto di spettanza dell’istante sulla base di uno stipendio mensile lordo di fr. 3’200.- nel 1993, indicizzato nel 1994. Il pretore ha quindi riconosciuto all’istante fr. 404.90, a titolo di maggiori deduzioni LPP, mentre ha riconosciuto alla convenuta il diritto alla\nrestituzione di fr. 1’013.70, pari alla differenza tra lo stipendio versato al dipendente rispetto a quello dovuto.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare l’accordo 6 ottobre 1993 dal quale non è possibile -a suo dire- desumere che il riconoscimento di uno stipendio mensile lordo di fr. 3’434.- fosse condizionato alla continuazione dell’attività sino alla fine del 1995. Postula che la domanda riconvenzionale sia accolta solo limitatamente a fr. 396.05. L’insorgente rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente calcolato le rispettive pretese giungendo al riconoscimento alla controparte di un importo per ripetibili che egli ritiene sproporzionato rispetto all’effettivo grado di soccombenza.\nCon osservazioni 14 agosto 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è l’interpretazione dell’accordo 6 ottobre 1993 (doc. C)."}