In virtù di questa constatazione, risulta abbondanziale osservare che __________, procuratore dell’istante (e come tale regolarmente iscritto a registro), incaricato di rappresentare la società al contraddittorio, ancorché in base a una procura formalmente valida, non avrebbe comunque potuto svolgere tale suo ruolo nel processo. Infatti, a prescindere dai casi speciali di cui all’art. 64 bis CPC (la cui attualità non ricorre in concreto), gli sarebbe stata preclusa la possibilità di rappresentare l’istante in base alla norma generale dell’art. 64 CPC, applicabile anche nelle cause civili proposte al pretore come istanza unica (art. 291 segg. CPC).