Orbene, la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza legale, afferma che la persona giuridica agisce per mezzo dei suoi organi i quali sono i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto), ritenuto che il solo diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire la qualità di organo (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.