Né l’effetto sospensivo concesso al ricorso ha ragione di restare in vigore sine die, già per una questione di ordine pubblico. E’ pertanto ipotizzabile -di fronte a questa lacuna del codice di rito civile- che il giudice del ricorso la colmi secondo la regola che adotterebbe come legislatore (art. 1 cpv. 2 CC). Così facendo egli dovrebbe tener conto, per quanto fin qui esposto, che la parte morosa nella rimessa della documentazione assume un comportamento evidentemente contrario al principio dell’affidamento nel processo: