prima di sapere se il convenuto avrebbe interposto ricorso per cassazione contro la sentenza. 6. Resta il fatto che, nell’impossibilità di disporre degli elementi d’istruttoria su cui il primo giudice ha fondato la sua decisione, la Camera di cassazione civile, investita del mandato di dar seguito al ricorso, deve poter uscire da questa situazione in cui l’ha indotta la parte che, vinto il processo in prima sede, rende impossibile l’evasione del rimedio cui ha fatto legittimamente ricorso controparte. Né l’effetto sospensivo concesso al ricorso ha ragione di restare in vigore sine die, già per una questione di ordine pubblico.