Il Codice di procedura civile non prevede la fattispecie venutasi a creare nel caso concreto. A prescindere dai motivi pratici che dovrebbero indurre i giudici di prima istanza (pretori e giudici di pace) a trattenere regolarmente presso il loro ufficio i documenti di ogni incarto in vista di un possibile rimedio di diritto (ordinario o straordinario), il Regolamento delle Preture dell’11 dicembre 1924, all’art.30, dispone che, terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro 8 giorni, il segretario assessore deve rimetterli a chi di diritto, secondo determinate formalità, ed è così sciolto da ogni responsabilità.