{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-124_1996-10-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10624&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ffba27e777fafe94275cf8d98d0b1d63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.10.1996 16.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:32", "Checksum": "0565bd29d43d9ada57fdc9ab844c63b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.10.1996 16.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso concreto, dall’estratto 1° ottobre 1996 del Registro di commercio di __________, risulta che tutti i membri del Consiglio d’amministrazione, il direttore e il vicedirettore della società godono di un diritto di firma congiunto (il diritto di firma individuale a favore di un ex amministratore delegato è stato cancellato nel maggio del 1994, quindi prima dell’istanza che ha dato avvio alla presente vertenza).\nNe consegue che l’istanza 30 gennaio 1995 -sottoscritta per __________ da una sola persona (di cui per altro è ignota l’appartenenza al Consiglio d’amministrazione della società)- è nulla per carenza di un presupposto processuale in virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC. Nulla è pertanto anche tutta la procedura che ne è seguita, così come -evidentemente- la sentenza impugnata.\n8. In virtù di questa constatazione, risulta abbondanziale osservare che __________, procuratore dell’istante (e come tale regolarmente iscritto a registro), incaricato di rappresentare la società al contraddittorio, ancorché in base a una procura formalmente valida, non avrebbe comunque potuto svolgere tale suo ruolo nel processo. Infatti, a prescindere dai casi speciali di cui all’art. 64 bis CPC (la cui attualità non ricorre in concreto), gli sarebbe stata preclusa la possibilità di rappresentare l’istante in base alla norma generale dell’art. 64 CPC, applicabile anche nelle cause civili proposte al pretore come istanza unica (art. 291 segg. CPC).\n9. A dipendenza dell’entità minima del disagio provocato al ricorrente dalla presente procedura, non si giustifica l’attribuzione di ripetibili.\nPer contro, le spese seguono la soccombenza di __________.\nPer questi motivi,\nrichiamati per le spese, gli art. 148 segg. CPC e la LTG\npronuncia:\n1. L’istanza 30 gennaio 1995 __________, è nulla.\nDi conseguenza sono nulli tutti gli atti succcessivi, in particolare la sentenza 16 maggio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 80.-, sono posti a carico di __________\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}