{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-124_1996-10-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10624&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ffba27e777fafe94275cf8d98d0b1d63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.10.1996 16.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:32", "Checksum": "0565bd29d43d9ada57fdc9ab844c63b3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.10.1996 16.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n3 ottobre 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 16 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile dipendente da istanza 30 gennaio 1995 di\n|\n|\n__________\n|\nchiedente che il convenuto fosse condannato a versare all’istante la somma di fr. 1’449.-;\nistanza che il pretore ha accolto con la sentenza impugnata;\nnon avendo __________ presentato osservazioni al ricorso per cassazione;\nrichiamato il decreto 11 dicembre 1995 del presidente di questa Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo;\nconsiderato\nin fatto e in diritto\n1. All’istanza 30 gennaio 1995 __________ aveva allegato un precetto esecutivo (verosimilmente fatto intimare alla controparte per l’incasso della somma litigiosa) e fatture.\nContumace il convenuto, il pretore l’ha condannato al pagamento del debito, “rilevato che la pretesa dell’istante concerne il pagamento della fattura doc. B relativa ad inserzione sul giornale __________ per conto del convenuto”.\n2. Nel suo ricorso __________ afferma di non conoscere la persona citata (verosimilmente l’istante) e di non averle mai ordinato assolutamente niente.\n3. Per poter giudicare il benfondato del ricorso, dapprima il pretore -con scritto 30 giugno 1995- e in seguito questa Camera con solleciti (raccomandati) di data 9 novembre, rispettivamente 11 dicembre 1995, hanno invitato __________ a far pervenire i documenti già presentati in Pretura e nel frattempo restituitile da quell’autorità.\nDi fronte al silenzio dell’istante, il presidente della Camera -con ordinanza 5 settembre 1996- ingiungeva a __________ (con copia alla filiale di __________) di produrre la documentazione richiesta entro il 20 settembre, con la comminatoria che, in caso di mancata produzione, il ricorso di __________ sarebbe stato deciso in base agli atti.\nAnche questo termine è trascorso infruttuoso.\n4. Nel caso concreto, il ricorrente censura il giudizio pretorile per aver erroneamente concluso alla legittimazione attiva di __________.\nSi tratta di una censura che attiene a un presupposto sostanziale nel rapporto obbligatorio fra le parti che il giudice deve esaminare d’ufficio (II CCA 30 marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi contenuti). Ne deriva la necessità di questa Camera di disporre della documentazione in base alla quale il pretore ha emesso la sua pronuncia.\nSennonché, con il suo atteggiamento, l’istante rende ineseguibile la richiesta ricorsuale: in particolare la verifica delle fatture, atte a fornire un indizio dell’ordinazione contestata.\n5. Il Codice di procedura civile non prevede la fattispecie venutasi a creare nel caso concreto. A prescindere dai motivi pratici che dovrebbero indurre i giudici di prima istanza (pretori e giudici di pace) a trattenere regolarmente presso il loro ufficio i documenti di ogni incarto in vista di un possibile rimedio di diritto (ordinario o straordinario), il Regolamento delle Preture dell’11 dicembre 1924, all’art.30, dispone che, terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro 8 giorni, il segretario assessore deve rimetterli a chi di diritto, secondo determinate formalità, ed è così sciolto da ogni responsabilità. Nel caso concreto, non può pertanto essere rimproverata la pretura per aver restituito a __________ i documenti da essa prodotti con l’istanza, prima di sapere se il convenuto avrebbe interposto ricorso per cassazione contro la sentenza.\n6. Resta il fatto che, nell’impossibilità di disporre degli elementi d’istruttoria su cui il primo giudice ha fondato la sua decisione, la Camera di cassazione civile, investita del mandato di dar seguito al ricorso, deve poter uscire da questa situazione in cui l’ha indotta la parte che, vinto il processo in prima sede, rende impossibile l’evasione del rimedio cui ha fatto legittimamente ricorso controparte. Né l’effetto sospensivo concesso al ricorso ha ragione di restare in vigore sine die, già per una questione di ordine pubblico.\nE’ pertanto ipotizzabile -di fronte a questa lacuna del codice di rito civile- che il giudice del ricorso la colmi secondo la regola che adotterebbe come legislatore (art. 1 cpv. 2 CC).\nCosì facendo egli dovrebbe tener conto, per quanto fin qui esposto, che la parte morosa nella rimessa della documentazione assume un comportamento evidentemente contrario al principio dell’affidamento nel processo: ciò potrebbe portare alla soluzione di caricarle le conseguenze del suo agire scorretto, accogliendo il ricorso della controparte per questo solo fatto, ovvero nella presunzione che le sue allegazioni ricorsuali -verificabili soltanto alla luce dei rilievi istruttori mancanti- siano esatte.\n7. La questione può tuttavia rimanere irrisolta poiché il ricorso dev’essere deciso per altri motivi. Infatti, dovendo esaminare d’ufficio, in ogni stadio di causa, l’esistenza dei presupposti processuali, si pone il problema di sapere se __________ sia stata rappresentata nel processo in modo conforme alla legge (art. 97 n. 4 CPC).\nOrbene, la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza legale, afferma che la persona giuridica agisce per mezzo dei suoi organi i quali sono i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto), ritenuto che il solo diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire la qualità di organo (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.)"}