Non v'è pertanto spazio per l'invocata applicazione dell'art. 327 lett. g CPC. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 luglio 1995 __________ e della __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.- b) spese fr. 50.- fr. 250.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: