Il segnale acustico non è bastato per evitare la collisione, avvenuta quasi frontalmente, all'altezza del marciapiede che separa la strada dall'area di servizio. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità della Legge sulla circolazione stradale all’incidente che ci occupa dovendosi considerare l’area sulla quale lo stesso è avvenuto quale strada pubblica ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCS, ha accolto l’istanza.