{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-123_1996-05-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10623&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7492a70953d4e1cf5eace70e44144e6a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.05.1996 16.1995.123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:44", "Checksum": "cbf7f5136259caf9a28d1f8eba5617c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.05.1996 16.1995.123\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 maggio 1996/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 luglio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ __________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 19 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 26 settembre 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 4’942.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice che ha respinto la richiesta di pagamento di fr. 2’080.50 formulata in via riconvenzionale dai convenuti,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto in territorio di __________, in Via __________ all’altezza del distributore __________, in data 2 aprile 1994.\nLa collisione -che ha causato solo danni materiali- è avvenuta tra il veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________, e quello condotto da __________.\nCon istanza 26 settembre 1994 __________ ha chiesto il pagamento di fr. 4’942.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito.\nLa dinamica dell'incidente può essere così descritta.\nL'area di servizio __________ si trova lungo la strada cantonale che congiunge il bivio per __________ con l'abitato di __________. In direzione __________, essa si trova sul lato destro della strada e sulla stessa si trovano i distributori di benzina e più avanti, all'estremità dell'area, un edificio adibito a chiosco.\nIl convenuto, parcheggiato vicino a questo chiosco, stava per abbandonare l'area di servizio per immettersi nella circolazione procedendo poi verso __________; la sua attenzione era rivolta esclusivamente al traffico procedente da __________.\nL'attore invece proveniva da __________; giunto all'altezza dell'area di servizio, stava accedendovi, dopo aver attraversato la corsia di contromano, quando si avvedeva che il veicolo di controparte procedeva verso di lui senza scorgerlo. Il segnale acustico non è bastato per evitare la collisione, avvenuta quasi frontalmente, all'altezza del marciapiede che separa la strada dall'area di servizio.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità della Legge sulla circolazione stradale all’incidente che ci occupa dovendosi considerare l’area sulla quale lo stesso è avvenuto quale strada pubblica ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCS, ha accolto l’istanza. Il primo giudice ha addebitato la responsabilità dell’incidente alla manovra di immissione nella circolazione posta in atto dal convenuto il quale, siccome proveniente da un'area di servizio, avrebbe dovuto prestare attenzione e concedere la precedenza a tutti i veicoli e non solo a quelli provenienti dalla sua sinistra.\nIl giudice di prime cure non ha per contro individuato nel modo di guida dell'istante alcuna infrazione alle norme della circolazione, in particolare non ha ritenuto provato l'addebito mosso a quest'ultimo di aver superato la linea di sicurezza per accedere alla stazione di servizio, addebito che comunque non sarebbe stato atto ad interrompere il nesso causale tra la manovra del convenuto e l'evento dannoso.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 luglio 1995 del presidente di questa Camera, __________ e la __________ sono insorti contro il predetto giudizio postu-landone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nI ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver riconosciuto nel modo di guida del conducente __________ la causa dell’incidente o quantomeno una concolpa.\nCon osservazioni 4 settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte."}