2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di ri- fondere alla convenuta fr. 200.- a titolo di ripe- tibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.