Anche a prescindere dalle precisazioni in punto all’efficacia della disdetta non contestata di cui alla DTF 129 III 156 tale paragone, già prima facie, appare fuori luogo a dipendenza della natura estranea degli istituti in discussione: sostanziale quella legata all’applicazione dell’art. 273 CO, procedurale (in senso lato) quella legata all’applicazione delle norme sul rigetto dell’opposizione. Ne discende che la decisione pretorile, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, deve essere annullata. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.